Art. 1.
(Delega al Governo per la definizione dei princìpi fondamentali in materia di finanza pubblica e sistema tributario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire i princìpi fondamentali per le regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate;

          b) continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

          c) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;

          d) concorso di tutte le pubbliche amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina comunitaria in riferimento al patto di stabilità;

          e) incentivazione dei comportamenti virtuosi;

          f) limitazione dei trasferimenti di risorse a destinazione vincolata;

          g) responsabilizzazione, tramite aumento delle flessibilità fiscali, nell'ambito di una sostanziale perequazione;

          h) obbligo per le regioni di garantire, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, l'autonomia e l'equilibrio finanziario degli enti locali;

 

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          i) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema nel suo complesso;

          l) semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

          m) omogeneità dei tributi regionali e locali;

          n) sussidiarietà fiscale a livello orizzontale;

          o) divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile;

          p) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo;

          q) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte.